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Statuto

 

 STATUTO
Titolo I
FORMAZIONE E COMPOSIZIONE
Capitolo I
Denominazione, oggetto, durata e sede legale
Articolo 1
 
Costituita dalle federazioni di bocce di seguito indicate, ossia, la Confédération Bouliste Internationale (C.B.I.), la Fédération Internationale de Boules (F.I.B.), la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P.) e la World Bowls, trattasi di una confederazione di carattere internazionale denominata CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES o,  in breve, «C.M.S.B.».
 
Costituita nell’ambito del diritto monegasco, la Confederazione è regolamentata, in particolare, dalla Legge n° 1072 del 27 giugno 1984 sulle associazioni, nonché dal presente statuto.
 
La lingua ufficiale è il francese.
 
Articolo 2
 
LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES ha come oggetto:
 
A – Promuovere una politica per lo sport delle bocce a livello internazionale con l’obiettivo di far riconoscere lo sport delle bocce come disciplina olimpica nelle sue quattro modalità tecniche fissate dai regolamenti specifici delle quattro federazioni affiliate.
B – Organizzare a questo scopo:
 
1° Una politica sportiva basata sui principi dell’organizzazione olimpica internazionale sanciti dagli atti ufficiali che regolano l’attività del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).
 
2° Una politica sportiva appropriata per far sì che le autorità pubbliche e sportive internazionali e nazionali riconoscano che i valori umani e sociali sono fondamentali e inerenti alla pratica dello sport delle bocce e allo spirito quasi nazionale di fraternità e solidarietà umana esistente tra gli individui e i popoli che è legato all’organizzazione delle competizioni sportive.
 
3° Una politica organizzativa idonea ad uniformare i periodi di svolgimento dei campionati e delle principali competizioni internazionali.
 
4° Una politica sportiva idonea a valorizzare l’interesse per lo sport delle bocce da parte delle autorità sportive e dell’opinione pubblica e, in particolare, dei mass media che utilizzano la lingua scritta, la lingua parlata e la televisione.
 
5° Una politica sportiva idonea a valorizzare, in merito alla preparazione fisica e intellettuale per lo sport delle bocce, le componenti tecniche di competizione e autodisciplina.
 
6° Una politica grazie alla quale la Confederazione affermi la sua volontà e determinazione a perseguire incessantemente la lotta contro il doping nello sport, in collaborazione con tutte le organizzazioni sportive, e a promuovere l’etica, il fair play e la salute.
 
7° Una politica sportiva idonea a sviluppare e valorizzare lo sport delle bocce a favore delle donne consentendo alle loro rappresentanti di accedere ai ruoli dirigenti.
 
8° Una politica sportiva che tenga conto della tutela dell’ambiente.
 
Articolo 3
 
La Confederazione è apolitica ed estranea a qualsiasi confessione religiosa.
Si ispira allo spirito olimpico internazionale e accetta i regolamenti e le disposizioni che regolano il Comitato Internazionale Olimpico.
Si impegna a postulare l’ammissione dello sport delle bocce ai giochi olimpici nelle quattro discipline previste dai regolamenti tecnici internazionali delle federazioni che la compongono e a fare depositare congiuntamente da queste ultime, presso il Comitato Internazionale Olimpico, i regolamenti corrispondenti.
 
Articolo 4
 
La durata della CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES è illimitata.
La sede sociale della Confederazione si trova sul territorio del Principato di Monaco. Viene stabilita e, all’occorrenza, trasferita in qualsiasi luogo di questo territorio su decisione degli amministratori.
 
Capitolo II
Composizione della Confederazione
Articolo 5
La Confederazione è costituita
1° Dalle federazioni fondatrici, ossia:
 
- la Confédération Bouliste Internationale (C.B.I.);
- la Fédération Internationale de Boules (F.I.B.);
- la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P.).
 
2° Dalla World Bowls.
 
Ciascuna delle organizzazioni che costituiscono la C.M.S.B. mantiene la sua piena e totale libertà amministrativa, finanziaria e sportiva operando conformemente al proprio statuto e ai propri regolamenti.
 
Il ritiro di una delle federazioni fondatrici comporta lo scioglimento della Confederazione.
 
 
Titolo II
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO
Capitolo I
Comitato direttivo
Articolo 6
La CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES è amministrata, sotto il controllo dell’Assemblea generale dei suoi membri, da un Comitato direttivo composto
 
1. dal presidente di ciascuna delle federazioni fondatrici e dal presidente della World Bowls;
2. da due membri del comitato direttivo di ciascuna delle federazioni fondatrici debitamente incaricati a tale scopo e da due membri del comitato direttivo della World Bowls debitamente incaricati a tale scopo.
 
I membri del Comitato direttivo devono essere maggiorenni e godere dei diritti civili. La durata delle loro funzioni corrisponde a quella del loro mandato presso le federazioni di appartenenza.
 
Articolo 7
 
Il Comitato direttivo elegge con voto di maggioranza, per un periodo di quattro anni, il Presidente della Confederazione.
I presidenti dei comitati direttivi delle federazioni fondatrici che non esercitano la funzione di Presidente della Confederazione svolgono il ruolo di Vicepresidente della stessa.
Il Comitato direttivo sceglie, al di fuori del suo ambito e tra i dirigenti sportivi del paese dove è stabilita la sede legale, il segretario generale e il tesoriere generale che dovranno essere domiciliati nel Principato di Monaco.
I mandati sono rinnovabili.
 
Articolo 8
 
Il Presidente del Comitato direttivo è responsabile del funzionamento della Confederazione. Inoltre, la rappresenta in tutti gli atti della vita civile ed è investito di tutti i poteri necessari allo scopo.
In caso di assenza o impedimenti, il Presidente è sostituito da un Vicepresidente da lui designato o, in mancanza della designazione da parte del Presidente, designato dal Comitato direttivo.
 
Articolo 9
 
Il Segretario Generale vigila sulla preparazione delle riunioni del Comitato direttivo e sull’esecuzione delle relative decisioni. Prepara i verbali delle deliberazioni e ne assicura la conservazione. Redige e inoltra tutta la corrispondenza necessaria.
 
Articolo 10
 
Il Tesoriere Generale è responsabile della gestione finanziaria della Confederazione. Effettua tutti i pagamenti e sollecita e incassa tutte le somme dovute. Tiene la contabilità regolare di tutte le operazioni.
 
Articolo 11
 
Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente nella data e nel luogo da questi stabiliti.
 
Il Presidente convoca il Comitato direttivo tutte le volte in cui l’amministrazione della Confederazione l’esige. Deve riunirlo almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo richieda un numero di membri del Comitato non inferiore alla maggioranza. In questo secondo caso, il Comitato deve essere riunito entro i tre mesi successivi.
 
Il Comitato direttivo può deliberare validamente soltanto se tutti i suoi membri assistono alla sessione o vi sono regolarmente rappresentati. Un membro impossibilitato a partecipare può delegare un altro membro. Non è possibile ricevere più di una delega.
 
Le decisioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati.
 
I voti sono espressi per alzata di mano, a meno che non sia richiesto lo scrutinio segreto da un terzo dei membri presenti.
In caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà preponderante. Se lo scrutinio è segreto, in caso di parità dei voti, il Presidente è tenuto a rendere noto il suo voto che è preponderante.
 
Le deliberazioni sono riportate nei verbali firmati dal presidente e dal segretario della sessione.
 
Articolo 12
 
Il Comitato direttivo è investito dei poteri più ampi per amministrare la Confederazione. Può nominare commissioni speciali per svolgere missioni e delegati speciali.
 
Capitolo II
Assemblee generali
Articolo 13
L’Assemblea generale è composta dai tre presidenti dei comitati direttivi delle federazioni fondatrici della Confederazione e dal presidente della World Bowls.
Articolo 14
L’Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Comitato direttivo, una volta all’anno, nel luogo e nella data stabiliti dal Comitato.
 
L’Assemblea generale può essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente su decisione del Comitato direttivo o su richiesta formulata dal presidente di una federazione affiliata. In questo secondo caso, l’Assemblea deve essere riunita entro i quattro mesi successivi.
Articolo 15
L’Assemblea generale ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo.
 
L’ordine del giorno è regolato dal Comitato direttivo che vi include, oltre alle proprie proposte, quelle ricevute almeno un mese prima della data dell’Assemblea generale e accompagnate da una relazione in cui vi esprime la propria opinione.
 
Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei ¾ dei membri presenti o rappresentati.
 
Le votazioni avvengono per alzata di mano o tramite scrutinio segreto.
 
Capitolo III
Fondi della Confederazione
 
Articolo 16
 
I fondi della Confederazione sono costituiti dalle donazioni che la stessa può ricevere, così come da qualsiasi altro contributo pecuniario liberamente elargito o richiesto alle federazioni affiliate a titolo di partecipazione alle spese, comprese le spese di segreteria e altri impegni derivanti dalle decisioni del Comitato direttivo.
 
Articolo 17
 
Ogni federazione affiliata sostiene le spese necessarie per rappresentare la Confederazione indipendentemente dalla funzione dei suoi rappresentanti.
 
Le spese del Presidente della Confederazione sono a carico della federazione affiliata alla quale questi appartiene.
 
Titolo III
DISPOSIZIONI VARIE
Capitolo I
Modifica dello statuto
Articolo 18
Lo statuto può essere modificato su proposta del Comitato direttivo.
L’Assemblea generale che delibera la modifica dello statuto si riunisce nelle condizioni previste dall’articolo 15 dello statuto. La modifica dello statuto può essere deliberata soltanto con voto unanime dei membri.
Capitolo II
Scioglimento
Articolo 19
In caso di scioglimento volontario o giudiziario, l’Assemblea generale straordinaria delibera la devoluzione dei beni della Confederazione che, dopo la liquidazione di tutti i debiti, saranno attribuiti ad un’opera del Principato di Monaco designata dall’Assemblea generale.
Al fine di garantire le operazioni di liquidazione, l’Assemblea generale nomina uno o più membri della Confederazione che disporranno di tutti i poteri necessari.
Titolo IV
LOTTA CONTRO IL DOPING
Articolo 20
«Le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping (attualmente versione 3.0 del 20.02.2003) si applicano integralmente a tutte le persone e a tutte le competizioni che rientrano nell’autorità della C.M.S.B.
Ogni organizzazione internazionale affiliata alla C.M.S.B. si impegna, al più tardi nel primo giorno della ventottesima edizione dei Giochi Olimpici del 2004 di Atene,
- a far figurare nel suo statuto e ad applicare regole e regolamenti antidoping conformi al Codice Mondiale Antidoping;
- ad esigere, quale condizione di affiliazione delle federazioni nazionali, la conformità delle loro regole, regolamenti e programmi al Codice Mondiale Antidoping;
- ad esigere, da parte di tutti gli sportivi e del personale di inquadramento sotto l’autorità delle federazioni internazionali, il riconoscimento e l’adozione di norme antidoping conformi al Codice Mondiale Antidoping;
- ad esigere, da parte degli sportivi non membri abituali di federazioni internazionali o di una delle federazioni nazionali affiliate, la disponibilità ad essere sottoposti a controlli e a fornire periodicamente informazioni precise e aggiornate sulla loro reperibilità se ciò è previsto dalle condizioni di partecipazione della federazione internazionale o, se del caso, dell’organizzazione responsabile dei grandi eventi sportivi;
- ad assicurare il controllo sull’applicazione dei programmi antidoping da parte delle federazioni nazionali; 
- ad adottare le misure appropriate per scoraggiare la non osservanza del Codice Mondiale Antidoping;
- ad autorizzare e favorire il programma degli osservatori indipendenti in occasione delle manifestazioni internazionali;
- ad interrompere completamente o parzialmente i finanziamenti a favore delle federazioni nazionali affiliate che non rispettano il Codice Mondiale Antidoping.
Ciascuna delle federazioni internazionali affiliate dovrà trasmettere alla C.M.S.B. immediata e imperativa conferma dell’avvenuta messa in conformità come sopra definita ed entro la data limite sopra prevista, precisando il contenuto delle disposizioni adottate nel rispettivo statuto».
 
 
Fatto a Monaco il 9 aprile 1987.
Modificato il 20 febbraio 1999.
Modificato il 2 settembre 2003.
CMSB - Confédération Mondiale des Sports de Boules